Skip to content - Bene locato
- Il bene mobile oggetto della locazione è descritto in modo preciso nel documento di trasporto emesso alla consegna del bene.
- Il bene mobile oggetto del presente contratto è e rimane di esclusiva proprietà del locatore. Il conduttore è considerato custode della cosa locata. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sul bene mobile oggetto del presente contratto. Il conduttore si obbliga a documentare e comunque ad informare i terzi sulla proprietà del bene. Il conduttore si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al locatore. Tutte le eventuali spese sostenute dal locatore per rivendicare la proprietà del bene mobile oggetto del presente contratto saranno ad esclusivo carico del conduttore.
- Consegna del bene
- Il bene viene consegnato al conduttore in perfetto stato di funzionamento completo in ogni sua parte, pulito, nonché accompagnato dalla documentazione necessaria al sua corretto utilizzo e manutenzione, compresa quella riguardante l’antinfortunistica. Il locatario con la sottoscrizione del presente contratto di locazione dichiara di aver esaminato attentamente il bene locato, averlo riscontrato perfettamente funzionante, conforme alle sue esigenze, adatto all’uso per cui è stato locato, di aver ottenuto tutte le informazioni necessarie per il suo funzionamento. Dichiara di non necessitare di alcun addestramento specifico sull’uso e la manutenzione.
- Il locatario autorizza il locatore al ritiro del bene ovunque esso si trovi, qualora, a causa di sopraggiunte necessità, palesatesi anche in seguito alla sottoscrizione dei presente contratto di locazione, in ordine a richiami d’ordine elettro/meccanico da parte della casa costruttrice, presunti mal funzionamenti, ragioni di sicurezza e comunque per Interventi che, a insindacabile giudizio del locatore, rivestano carattere di
necessità ed urgenza. - Il locatario, al momento del ritiro del bene locato, dovrà provvedere a dislocarlo nel sito dichiarato alla voce “Dislocazione del bene” indicata sul frontespizio del presente contratto, nel tempo necessario al suo raggiungimento percorrendo la via più breve che lo separa dalla sede del locatore. Eventuali variazioni temporali e/o modifiche di percorso dovranno essere comunicate ed annotate alla voce “Note” del presente. La mancata applicazione di quanto sopra provoca la immediata risoluzione del presente contratto per colpa dal locatario, che autorizza sin da ora il locatore al recupero forzoso del bene, con addebito delle spese
sostenute. - Mancata o ritardata consegna del bene da parte del locatore. Il locatore non incorre in alcuna responsabilità, escludendo sin d’ora eventuali risarcimenti in caso di mancata o ritardata consegna del bene oggetto del presente contratto di locazione.
- Durata della locazione
- La durata della locazione è specificata sul frontespizio del presente contratto.
- Tacito rinnovo della locazione. Nel caso In cui, alla data della scadenza concordata iI locatario non riconsegni iI bene locato ed i canoni maturati e scaduti risultassero regolarmente corrisposti, la locazione si intende tacitamente prorogata per lo stesso periodo alle stesse condizioni. Il rinnovo tacito non ha efficacia in caso di acquisto del bene oggetto di locazione alle condizioni riportate al punto 6.5.
- Deposito cauzionale infruttifero a tutela del bene.
- Al momento della consegna del bene oggetto di locazione il locatario (ove specificato) dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero, nella misura pattuita ai momento delia sottoscrizione del presente contratto.
- Il deposito cauzionale sarà svincolato contestualmente alla riconsegna del bene e degli accessori, ed al pagamento del saldo della locazione, solo nel caso in cui i! bene locato non presenti alcuna anomalia causata da cattivo uso o manutenzione. Il deposito cauzionale verrà altresì trattenuto nel caso in cui il locatario risulti anche parzialmente Inadempiente all’obbligo di pagare al locatore il corrispettivo della locazione e delle eventuali spese accessorie, comprese quelle per il recupero del bene locato.
- Utilizzo del bene locato
- Il locatario dichiara di aver esaminato attentamente iI bene locato, averlo riscontrato perfettamente funzionante, conforme alle sue esigenze, adatto all’uso per cui è stato locato, di aver ottenuto tutte le informazioni necessarie per il suo funzionamento, di essere in possesso delle capacità tecniche legate al suo utilizzo nel rispetto delle normative vigenti e di non necessitare di alcun addestramento specifico sull’uso e la
manutenzione. - Il locatario, avendo riscontrato il perfetto funzionamento del bene locato, rinuncia espressamente sin d’ora ad ogni azione e pretesa verso il locatore per risarcimento danni, spesa ed indennizzi in genere, a causa di fermo, guasto, rotture e malfunzionamenti in genere del bene locato.
- Il locatario si impegna ad utilizzare personalmente il bene o ad affidarlo a persone a lui sottoposte, operanti sotto la sua direzione e che l’utilizzo, in ogni caso, verrà effettuato da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell’uso fattone, secondo le norme di legge vigenti nel momento dell’uso, con preparazione sul limiti strutturali, operativi ed antinfortunistici, prescritti rispettivamente dalla casa costruttrice e dalle vigenti normative di legge sulla prevenzione degli infortuni e sul lavoro in genere.
- Nel caso in cui il bene richiedesse interventi tecnici, di qualunque natura, per continuarne il godimento, il locatario dovrà darne immediata comunicazione al locatore, il quale provvederà a verificare la necessità dell’intervento e nel caso a somministrarlo, accollando le spese sostenute al locatario se l’intervento si è reso necessario per causa imputabile allo stesso.
- È fatto divieto al locatario di rivolgersi a terzi per qualsiasi motivo e per ogni intervento sul bene, anche in caso di guasti, essendo riservata al locatore la riparazione del bene.
- Il locatario si impegna a mantenere il bene locato in perfetto stato di conservazione e funzionamento eseguendo a proprie spese le operazioni a ciò necessarie per la ordinaria manutenzione. In caso di locazione di beni sottoposti ad un lavoro continuativo ed interrotto e comunque sottoposti ad un carico di lavoro straordinario che ne possano pregiudicare la piena efficienza, il locatario si impegna a effettuare
quotidianamente a propria cura, rischio, responsabilità e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria. Il locatore si riserva il diritto ad effettuare controlli in qualsiasi momento e qualora, a suo insindacabile giudizio, si ritenga che il bene locato non venga adoperato in modo corretto e razionale, provvederà al suo ritiro. - È fatto espresso divieto al locatario di sublocare, cedere, alienare, dare in pegno e/o dare in comodato il bene locato che dovrà essere esclusivamente utilizzato e dislocato nella sede contrattualmente dichiarata dal locatario.
- Prevenzione. Contestualmente alla firma del presente contratto di locazione il locatario dichiara, di essere stato messo al corrente di tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, vigente alla data di sottoscrizione del presente, di essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie al tal fine e di ben conoscere le modalità di utilizzo del bene locato.
- Responsabilità. Ogni responsabilità civile, penale e fiscale relativa al bene locato è a carico del locatario per tutta la durata della locazione. Il locatario si fa carico di tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla mancata applicazione del D.L. 277/91 in materia di rumore e del D. Lgs. n° 262 del 04/09/02 in materia di inquinamento acustico. Nel caso In cui il locatario sia sottoposto alla normativa prevista dalla L. 626/94, dovrà, visionare il bene prima della consegna, in quanto il locatore è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente l’impiego del bene locato. Il locatario dichiara che il bene locato è idoneo all’utilizzo,
avendo preventivamente verificato le caratteristiche di utilizzo. - Il locatario esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente a persone e cose che abbiano comunque a verificarsi per l’uso della cosa locata o per causa o in dipendenza della medesima. Si impegna ad assicurarsi a sue spese contro i rischi R.C. anche verso terzi ed incendio, senza rivalsa nei confronti del proprietario, per tutto il periodo della locazione, obbligandosi a tenere indenne il locatore da qualsiasi richiesta risarcitoria.
- Modalità di fatturazione, mancato o ritardato pagamento.
- Il corrispettivo concordato per l’intero periodo di locazione è dovuto anticipatamente e verrà fatturato dal locatore al momento della emissione del contratto di noleggio. Eventuali diverse modalità di pagamento stabilite nel contratto sono inderogabili, il locatario non potrà in nessun caso rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, o ritardarne l’adempimento, come non potrà opporre eccezione alcuna senza aver preventivamente adempiuto alla propria prestazione. In caso di mancato pagamento del canone di locazione pattuito, la locazione non avrà effetto e si intenderanno annullati tutti gli eventuali accordi verbali o epistolare intercorsi fra le parti.
- Spese. Sono a carico del locatario tutte le operazione di consegna e messa in uso del bene locato, la sua preparazione per la messa in funzione, la manovalanza di aiuto al montatore, collaudi, denunce, richieste per la regolazione Ispesl, premi di assicurazione R.C, e “All risck” sul bene locato.
- Addebito spese di pulizia. Nel caso in cui il bene venga restituito in condizioni per le quali non sia sufficiente il previsto ciclo di pulizia e/o lavaggio verrà addebitata al locatario una spesa forfetaria di 40.00 + Iva per il ricondizionamento.
- Pagamento dei costi accessori. Il pagamento dei costi accessori deve essere saldato contemporaneamente al pagamento della locazione.
- Possibilità di acquisto. Quando espressamente concordato e menzionato alla voce “Note”, il locatario può chiedere l’acquisto del bene locato, alle seguenti condizioni: valore del bene noleggiato dedotto del 50% dei canoni + Iva. Resta Inteso che la possibilità di acquisto è usufruibile solo se il locatario avrà onorato tutti i canoni di locazione.
- Riconsegna del bene locato.
- Il locatario deve riconsegnare il bene al termine della locazione nelle stesse condizioni in cui è stato ritirato, e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati, di cui il locatore potrà reclamare il riscontro entro 72 ore dalla riconsegna del bene.
- In caso di mancata riconsegna, il locatario con la sottoscrizione del presente contratto di locazione, autorizza il locatore a provvedere al ritiro del bene locato, ovunque esso si trovi, con addebito delle spese.
- Furto. Il locatario è considerato custode della cosa locata ed è responsabile, dal momento della consegna del bene locato, per un valore pari a quello indicato espressamente sul frontespizio del presente contratto di locazione. Lo stesso valore dovrà essere rifuso al locatore entro e non oltre i trenta giorni dalla data della perdita del possesso del bene (anche per furto). Il locatario dichiara con la sottoscrizione della presente che osserverà tutte le misure di elementare salvaguardia del bene come: lucchetti, catene, assenza di timoni di traino e qualsiasi altro mezzo di protezione e custodia utile alla protezione del bene.
- Spese di registrazione. Eventuali spese di registrazione del presente contratto di locazione sono a carico del locatario.
- Beni locati “rumorosi”. È a carico del locatario il rispetto della normativa vigente ed in particolare quanto previsto in merito all’emissione di rumore D.L. 277/91, inquinamento acustico D. Lgs.04/09/02 n0 262, fiscale D.Lgs, 26/10/1995 n° 504, sicurezza L, 626/94.
- Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto si intenderà risolto per l’inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nella presente scrittura. L’effetto della risoluzione darà diritto al locatore di
esigere immediatamente la restituzione del bene locato ovunque questo si trovi, oltre al pagamento del canoni di locazione anche non scaduti da conteggiare fino al momento dell’effettiva restituzione del bene. - Controversie. Per ogni controversia derivante dall’applicazione e l’interpretazione della presente scrittura è competente il Foro esclusivo di Pisa.
- Privacy. (Art. 13 D.Lgs. 196/2003) – I dati del locatario sono trattati dal locatore, in forma elettronica e/o cartacea, esclusivamente per la gestione della presente proposta di locazione. I dati potranno essere
comunicati al proprietario del bene locato, se diverso dal locatore, a tutela del bene e degli interessi ad esso connessi, come da obbligo assunto da questi nel confronti del proprietario. Il conferimento dei dati, ai suddetti fini, inclusa la menzionata comunicazione, è facoltativo (salvo gli obblighi di legge), ma necessario per la conclusione della presente proposta di locazione. Il locatario gode del diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 e può per il loro esercizio rivolgersi al locatore. Il locatario dichiara altresì di dare/non dare il consenso, consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile dare corso al rapporto contrattuale.